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REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA CRONACA SPORTIVA RADIOTELEVISIVA
STAGIONE SPORTIVA 2011/2012
Rapporti con le Emittenti Radiotelevisive private e con gli Organi di informazione dalle stesse dipendenti.
Si rendono note, di seguito, le disposizioni di carattere generale riguardanti i rapporti con le Emittenti private Radiotelevisive per la stagione sportiva 2011-2012
a) Le Emittenti Radiotelevisive private, che intendono esercitare il diritto di cronaca per le gare organizzate dalla L.N.D., dovranno inoltrare una richiesta scritta al Comitato Regionale Lazio, che rilascerà il relativo nulla-osta valido fino al termine della corrente stagione sportiva 2011-2012.
b) Le Emittenti Radiotelevisive private che intendono richiedere il nulla-osta in questione per la stagione sportiva 2011/2012 dovranno inviare al Comitato Regionale Lazio, la documentazione prevista dal Regolamento che si allega, unitamente alla copia del Regolamento stesso, debitamente sottoscritto per accettazione.
c) Per accedere agli stadi, ai soli fini dell’esercizio della cronaca sportiva, le Emittenti Radiotelevisive private in possesso del nulla-osta rilasciato dal Comitato dovranno far pervenire alla società organizzatrice dell’incontro, partita per partita, una richiesta scritta almeno quattro giorni prima della data fissata per l’incontro. Pertanto, il rilascio della necessaria autorizzazione per l’effettuazione dell’esercizio della cronaca radiotelevisiva è demandato alla competenza delle singole società. Le società potranno negare l’autorizzazione all’esercizio di tale diritto a quelle Emittenti che non saranno in possesso del previsto nulla-osta rilasciato dal Comitato oppure nei casi in cui l’Emittente stessa, in precedenti occasioni, non si fosse attenuta al rispetto dei limiti di tre minuti primi per ciascuna gara, fissati per l’esercizio del diritto di cronaca.
d) Le società potranno concedere ad Emittenti televisive private i diritti di trasmissione delle intere partite, fermo restando che l’autorizzazione potrà essere concessa dietro corrispettivo e comunque sempre per trasmissioni in differita nel rispetto delle disposizioni contenute nell’allegato Regolamento.
Tali diritti potranno essere concessi anche per l’intera stagione sportiva ma dovranno riguardare unicamente le gare interne organizzate dalla società per la quale la singola emittente abbia ottenuto l’autorizzazione, con esclusione pertanto delle gare che la stessa disputerà in trasferta in quanto organizzate da altra società.
Nel diritto di trasmissione non potrà essere prevista la clausola di cessione a terzi dei filmati delle partite.
Le società interessate che abbiano a constatare che le Emittenti Radiotelevisive non si attengono alle disposizioni relative ai limiti fissati per l’esercizio del diritto di cronaca, dovranno darne immediata comunicazione al Comitato per i provvedimenti conseguenziali.
Si allega al presente Comunicato Ufficiale il «Regolamento per la cronaca radiotelevisiva» e le Norme relative ai rapporti tra le società calcistiche e gli organi di informazione in occasione delle gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2011/2012.
Per maggiori informazioni contattare l'addetto Stampa FORTUNATO al n° 3932420397 oppure all'email stampa@asdmonterosi.it